STATUTO

Art. 1
Denominazione

E' costituita ai sensi degli articoli 2615/ter, 2462 e seguenti del codice civile, una Società Consortile Mista pubblico-privata a Responsabilità Limitata sotto la denominazione di "Società Consortile Mista Rocca di Cerere Geopark a responsabilità limitata" più brevemente indicata come "ROCCA DI CERERE GEOPARK Soc. Cons. a r.l.".

Art. 2
Sede

La società ha sede in Enna.L'Assemblea, nelle forme di Legge, ha facoltà di istituirealtrove ed anche all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie,rappresentanze ed uffici, nonchè di sopprimerle. Verràinoltre aperta una unità locale in ogni Comune consorziato.

Art. 3
Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2030 (trentunoDicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

OGGETTO SOCIALE-REQUISITI DEI SOCI

Art. 4
Oggetto Sociale

Attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati, nonchè attraverso le varie forme concrete di partneriato, la Società ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del Rocca di Cerere Geopark e più in generale del comprensorio territoriale della Provincia di Enna e delle zone limitrofe. La Società Cosortile Rocca di Cerere Geopark, dunque, agisce in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), con l'obiettivo di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le iniziative Leader II e Leader + e Asse 4- "Attuazione dell'approccio Leader" nel PSR Regione Sicilia 2007-2013 e di sviluppare quelle previste dal PSR Regione Sicilia 2014-2020, e agisce come soggetto gestore del Rocca di Cerere Geopark. Il "Rocca di Cerere Geopark" si qualifica come modello di sviluppo endogeno, intersettoriale, sostenibile e integrato e si caratterizza per la sua visione strategica che mette a sistema tutte le articolazioni del tessuto economico, civile, culturale a partire dal patrimonio geologico dell'area. La stessa Società, nell'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell'area. In tale ambito, l'azione della Società è senza fini di lucro. La Società, in funzione di Gruppo di Azione Locale e di Geopark, è chiamata a svolgere i seguenti compiti:

  • Azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali rafforzando il senso di appartenenza al territorio della popolazione locale attraverso un modello di programmazione e di governance partecipato;
  • Supporto all'integrazione dei sistemi produttivi con il territorio in un ottica di sostenibilità del sistema, di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica e di immagine univoca dello spazio rurale;
  • Redazione, attuazione e adeguamento del Piano di Sviluppo Locale dell'area d'intervento che include il Piano di Gestione del Rocca di Cerere Geopark;
  • Promozione e divulgazione del Piano di Sviluppo Locale sul territorio;
  • Promozione della lettura olistica che il Rocca di Cerere Geopark consente di dare al patrimonio geologico, naturalistico, storico ed archeologico del territorio d'intervento garantendone la salvaguardia del suddetto patrimonio;
  • Supporto tecnico, istruttoria tecnico-amministrativa valutazione e impegno di spesa degli interventi sia materiali che immateriali previsti dal Piano di Sviluppo Locale inclusi gli Accertamenti di regolare esecuzione degli interventi e l'erogazione degli incentivi ai soggetti attuatori e il Monitoraggio continuo delle attività e della rendicontazione della spesa;
  • Coordinamento, supervisione e controllo di tutte le attività inserite nel Piano di Sviluppo Locale e nel Piano di Gestione del Rocca di Cerere Geopark;
  • Partecipazione attiva alla Rete Rurale Leader e all'European Geoparks Network (EGN) e alla Global Geopark Network(GGN).

La Società ha altresì come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le necessarie iniziative pubbliche a sostegno, promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario. La Società potrà operare anche quale organismo proponente, intermedio e/o attuatore di sovvenzioni globali, piani, programmi e progetti nelle varie forme di intervento previste dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità relative. Conseguentemente potrà, per suo conto o per incarico di terzi elaborare progetti inerenti allo sviluppo locale ai sensi delle normative vigenti sopra richiamate. La Società non persegue scopo di lucro. La Società conta di perseguire i propri obiettivi anche attraverso:

  • diagnosi territoriale locale;
  • assistenza tecnica per la costituzione di partnership Locali;
  • assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato;
  • assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte degli enti pubblici e privati consorziati e dei potenziali beneficiari;
  • promozione dei progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi; 
  • supporto tecnico e animazione dello sviluppo rurale, individuando le necessarie iniziative per il rilancio degli enti pubblici e privati consorziati;
  • studi di fattibilità, consulenza tecnica a favore degli enti pubblici e privati consorziati e delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e di altre attività di agricoltori e artigiani che intendono consorziarsi anche attraverso la ricerca di potenziali mercati;
  • creazione di "sportelli" per orientare, consigliare e sostenere i giovani che desiderano avviare un'attività;
  • sensibilizzazione della popolazione scolastica, all'i dentità e alle prospettive del loro territorio;
  • animazione e promozione dello sviluppo rurale; - creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento al turismo, all'agricoltura, all'artigianato e al commercio;
  • promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico;
  • incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola e media impresa ed ai servizi;
  • valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
  • valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (geoturismo, scientifico, gastronomico, scolastico, ecc.);
  • formazione professionale ed aiuti alla occupazione;
  • consulenza, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero e di sviluppo anche in campo socioeconomico, agronomico, ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico;
  • redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo socioeconomico;
  • realizzazione e fornitura di servizi per la gestione delle imprese sotto il profilo contabile amministrativo, legale ed economico-finanziario, del marketing, della pubblicità, del l'informazione e della comunicazione, dell'informatica applicata, dell'innovazione tecnologica e dell'impatto ambientale, oltre che fornitura di servizi per l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
  • ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, per la fruizione turistica, agrituristica, e la ristorazione, nonchè per la gestione di punti vendita di prodotti e servizi offerti dalla società. La Società, nel trasferimento di eventuali risorse finanziarie ai destinatari delle iniziative selezionate nei piani e programmi, provvederà esclusivamente attraverso istituti di credito con i quali saranno sottoscritte idonee convenzioni. La Società, inoltre, potrà compiere, in via strumentale e- non prevalente, sia in Italia sia all'estero: - attività di carattere commerciale anche finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale;
  • altre attività specifiche, comunque attinenti lo sviluppo locale, su incarico di Enti Pubblici o Privati;
  • tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; - può anche assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o organiz= zazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; - può attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre ditte, società o organizzazioni aventi oggetto affine, connesso o Complementare al proprio. Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti Leggi.

Art. 5
Requisito dei soci

Possono rivestire la qualifica di soci della Società Consortile principalmente gli Enti Pubblici Territoriali operanti nel comprensorio della Provincia di Enna; la Provincia Regionale di Enna, gli Enti Parco, i Consorzi ASI, la Camera di Commercio, gli Istituti Finanziari, le Associazioni Rappresentative di categoria, le Associazioni private riconosciute, gli Albi e gli Ordini Professionali, le Associazioni Ambientalistiche, le Associazioni culturali, le imprese in genere nonchè altre associazioni ed Enti Pubblici e Privati la cui attività è affine allo scopo consortile o può contribuire al raggiungimento dello stesso.

CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 6
Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è determinato in euro 70.778,98 (settantamilasettecentosettantotto virgola novantotto) e diviso in quote a norma di legge. Esso potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo. In sede di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art. 7
Quote di partecipazione

Almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale è riservato ai soci di parte privata; la restante parte del Capitale Sociale è riservato ai soci di parte pubblica.

Art. 8
Finanziamento

Alle spese della Società Consortile si fa fronte con le entrate derivanti dall'attività propria, con il Capitale Sociale, le entrate patrimoniali e con contributi ordinari e straordinari. Sono contributi ordinari degli Enti consorziati quelli commisurati al fabbisogno di spesa previsto in funzione alle esigenze di gestione che sarà fissato dall'Assemblea ordinaria, in proporzione alle quote del Capitale Sociale sottoscritto, entro il 31 Ottobre di ogni esercizio sociale, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale. Sono contributi straordinari quelli necessari per far fronte a spese straordinarie la cui entità, unicamente alle modalità di esecuzione, è di competenza dell'Assemblea che delibera la spesa. Sono ammessi contributi da parte di Enti o privati sovven= tori finalizzati a specifici interventi, attività o programmi.

Art. 9
Recesso di Socio

Ogni socio potrà recedere dalla società mediante comunicazione all'Assemblea da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con A.R. con preavviso di novanta giorni giustificandone i motivi. Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile è ammesso il recesso per giusta causa quando il socio non sia più in grado di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del precedente comma, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Al socio che recede sarà rimborsato il valore netto della quota nei termini di cui all'art. 2473 codice civile.

Art. 10
Ingresso di nuovi soci
- trasferimento di quote.

L'ingresso di nuovi soci sarà subordinato alla presentazione della domanda scritta di ammissione con allegati i documenti seguenti: a- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b- dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all'art. 8 del presente Statuto; c- indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere; d- deliberazione di adesione assunta dall'organo sociale competente per Statuto; e- sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'Assemblea Ordinaria. Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere ad un aumento del Capitale Sociale, il Presidente dovrà procedere alla convocazione di Assemblea che delibera in tal senso. In questa circostanza il diritto di opzione potrà valere esclusivamente per la parte pubblica del capitale sociale ed unicamente per il rispetto dell'articolo 7 dello Statuto. Tenuto conto dell'oggetto sociale, le quote della società non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione contraria ed unanime dell'Assemblea. Il trasferimento delle quote a terzi dovrà avere il previo assenso unanime degli altri soci riuniti in Assemblea, gradimento che dovrà essere espresso avuto riguardo alla capacità del candidato socio a perseguire le finalità della società. Le quote che un socio intendesse cedere dovranno in ogni caso essere offerte, preliminarmente, in prelazione agli altri soci, nel rispetto delle proporzioni fissate al precedente articolo 7, in proporzione alle quote da questi ultimi possedute, ed alle stesse condizioni offerte dal candidato, che avesse riscosso il richiesto gradimento. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare entro trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio dell'offerta di vendita. Lo stesso termine sarà concesso agli altri soci per esercitare il loro diritto di prelazione.

Art. 11
Esclusione di soci

E' prevista l'esclusione di soci, in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto o per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e Protocolli. L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'As= semblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può essere subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società con decisione del Consiglio di Amministrazione il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perchè deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso, detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. nei dieci giorni successivi alla delibera stessa. Il socio sospeso o escluso potrà fare opposizione davanti al collegio arbitrale, di cui al successivo articolo 25, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta raccomandata. Al socio escluso per il rimborso della quota si applica quanto previsto nell'art. 9 del presente Statuto.

TITOLI DI DEBITO
 

Art. 11/bis

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi nei modi previsti dalla legge, con decisione dell’assemblea dei soci.

DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'
 

Art. 12

I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni: a) quelle per le quali l’articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare; b) quelle per le quali almeno un quinto del capitale sociale richieda l'adozione del metodo assembleare. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEE
Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico ed in caso di loro assenza da uno dei soci, nominato dall'Assemblea. L'Assemblea nominerà un segretario anche non socio. Ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Ammi= nistratore unico lo reputino opportuno, oltre che nei casi di legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da Notaio. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 C.C., da altra persona, anche non socio. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in Italia. L'assemblea è convocata con lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma o e-mail con notifica di lettura, indicante il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art.2479 bis del Cod.Civ. Con la stessa lettera potranno essere indicati il luogo, la data, l'ora per l'adunanza della seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o risulta che siano stati informati della riunione tutti gli Ammi= nistratori in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Art. 15 L'Assemblea dei soci consorziati si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge; per le delibere di cui all'art. 2479 nn. 4 e 5 l'assemblea si costituisce con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. Spetta all'assemblea deliberare, tra l'altro: 1 - L'approvazione del Bilancio; 2 - la nomina degli Amministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del Direttore della Società nonchè il relativo compenso; 3 - su altri oggetti attinenti alla gestione della Società e riservata alla sua competenza della Legge, dall'Atto Costitutivo e/o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; 4 - sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci ed eventualmente del Direttore della Società; 5 - sulla determinazione degli indirizzi generali e le politiche di intervento necessarie; 6 - sull'approvazione di eventuali piani integrativi di intervento; 7 - sulle procedure di attuazione e selezione di progetti compresi i criteri e le modalità; 8 - sulle formulazioni, rimodulazioni e/o variazioni dei piani e programmi comprese le modalità di attuazione; 9 - sul programma annuale di attività, i costi e le fonti di copertura; 10 - sull'istituzione di Tavoli di concertazione finalizzati ad una migliore funzionalità ed efficienza partecipativa attraverso attività di supporto all'Assemblea ed ai quali potranno partecipare i rappresentanti dei soci, anche in funzione di specifiche attività e i rappresentanti di altri interessi diffusi o enti non soci che possono partecipare allo sviluppo del comprensorio; 11 - sull'acquisto e/o alienazione di beni immobili; 12 - sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. Art. 16 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita a norma dei precedenti articoli, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorchè dissenzienti o non intervenuti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa. L'Assemblea potrà essere celebrata con ricorso a tecniche di telecomunicazione (audio, video e/o teleconferenze) nel rispetto delle norme di legge relative alla convocazione e alla verbalizzazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA

Art. 17
Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri anche non soci: due in rappresentanza della parte pubblica e tre in rappresentanza della parte privata. Gli amministratori di parte pubblica sono designati: - quanto a due Consiglieri dalla Assemblea dei Sindaci e dei legali rappresentanti degli altri Enti Pubblici soci. Gli Amministratori di parte privata sono nominati dall'Assemblea dei Soci. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione o dell'Am= ministratore Unico, in conformità ai criteri stabiliti dal presente Statuto, spetta all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vice Presidente fra i propri componenti. I Consiglieri durano in carica per un periodo di tre anni, e possono essere rieletti. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge e del presente Statuto.

Art. 18
Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri di parte privata uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ed i relativi compensi.

Art. 19
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti i poteri necessari al raggiungimento dei fini sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci. A solo fine esemplificativo e non esaustivo il Consiglio può deliberare sugli acquisti ed alienazioni che non si riferiscano a beni immobili, sugli appalti, sui contratti in genere, sulle assunzioni, sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente nonchè sulle materie ad esso demandate dalla Legge e/o dall'Assemblea. Attua, nell'ambito delle proprie competenze, gli indirizzi generali dell'assemblea consortile e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Provvede in ordine alla localizzazione dei servizi e delle strutture; propone il programma annuale di attività, ne determina i costi e propone le fonti di copertura e/o gli eventuali adeguamenti; conferisce gli incarichi relati= vamente alle attività necessarie all'attuazione dei piani e programmi. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attinenti al Rocca di Cerere Geopark la società si dota di un Comitato di Pilotaggio costituito dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico integrato dai dirigenti dei siti partner del Geopark o da loro incaricati. Il funzionamento del Comitato di Pilotaggio sarà regolato da un apposito regolamento redatto e approvato nella prima riunione di Comitato di Pilotaggio.

Art. 20
Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, oltre che nei casi stabiliti dalla Legge. La convocazione deve essere fatta con invito scritto o a mezzo fax da inoltrarsi almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inserite in appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario. Il Presidente può chiamare a svolgere le funzioni di Segretario anche persone diverse dai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Rappresentanza e firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in ogni grado di giudizio con la facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri conferiti o all'amministratore unico se nominato.

BILANCIO - UTILI D'ESERCIZIO

Art. 22
Esercizio sociale - Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono al trentun dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ciascun esercizio, e con l'osservanza delle norme di legge, l'organo amministrativo provvederà a formare il bilancio e a depositarlo. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze e su deliberazione dell'organo amministrativo l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro i centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Art. 23 Utili d'esercizio Gli utili netti, dopo la copertura di eventuali perdite pregresse e dopo l'accantonamento della quota stabilita dalla legge per la formazione della riserva legale, saranno accantonati in un apposito fondo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 21/3/81, n. 240, salvo compatibili diverse disposizioni dell'Assemblea. Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 24
Revisore Unico dei Conti

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico dei Conti, nominato dall'Assemblea dei soci, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Revisore Unico dei conti esercita tutti i poteri conferitegli dalla legge. Al Revisore unico spetta un compenso secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. Il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

CONTROLLO CONTABILE

Nei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 2477 del C.C., il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione, che deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

CONTROVERSIE

Art. 25
Controversie

Ogni eventuale controversia che sorga in relazione all'esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente statuto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Enna, in cui ha sede la Società, ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Enna. SCIOGLIMENTO

Art. 26
Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 e 2484 del Codice Civile oltre che per le altre cause previste dalla Legge.

LIQUIDAZIONE

Art. 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi in materia societaria nonchè a tutte le altre leggi di settore.